Tribunale civile Milano sentenza n. 10314 del 9 dicembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L’eventuale inadempimento dell’obbligo di convocare l’assemblea dei conduttori prescritta all’art. 10 della legge n. 392/1978 non giustifica il rifiuto di pagamento di spese accessorie delle quali sia stata fornita effettiva giustificazione.

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