Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11189 del 22 ottobre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione del sesto comma dell’art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, secondo la quale nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta di registro è unicamente l’altra parte contraente anche in deroga all’art. 8 della L. 27 luglio 1978 n. 392, non può essere interpretata estensivamente e non è, pertanto, applicabile alla Regione siciliana, salvo la modalità di riscossione e successiva acquisizione, da parte della Regione, di una parte dell’imposta, ai sensi degli artt. 2, 8, 9 D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074, in virtù dei quali tutte le entrate erariali riscosse nell’ambito del suo territorio spettano alla Regione siciliana, che si avvale degli uffici periferici dell’amministrazione statale.

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