Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1499 del 4 marzo 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Il codice del processo amministrativo non annovera tra le cause di sospensione necessaria del giudizio amministrativo la pendenza di un procedimento penale, ancorché relativo ai medesimi fatti di cui si controverte in causa. L'attuale codice di procedura penale ha superato l'idea che il giudizio penale dovesse produrre risultati valevoli in qualsiasi altra sede, restringendo l'autoritā extra-penale del giudicato penale alle sole ipotesi di cui all'art. 651 c.p.p.. Il giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 8 co. 2 e 77 del D. Lgs. n. 104/2010 non č tenuto alla sospensione del processo, essendo in questi casi tale scelta rimessa ad una valutazione di opportunitā da compiersi in relazione alla rilevanza della pregiudizialitā del giudizio penale rispetto al giudizio amministrativo.

(massima n. 2)

Il giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 8 co. 2 e 77 del D.Lgs. n. 104/2010 non č tenuto alla sospensione del processo, essendo in questi casi tale scelta rimessa ad una valutazione di opportunitā da compiersi in relazione alla rilevanza della pregiudizialitā del giudizio penale rispetto al giudizio amministrativo.

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