Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4474 del 21 agosto 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

L’art. 5 della legge n. 392 del 1978 - per il quale il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l’importo di essi superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1455 c.c. - non consente al giudice una valutazione dell’importanza dell’inadempimento che è effettuata in via automatica dalla stessa norma, anche nel caso di inadempienza parziale, senza che incida l’eventuale fondatezza dell’eccezione relativa alla misura del canone, qualora il conduttore abbia omesso di versare l’importo del canone non contestato.

(massima n. 2)

La contestazione della morosità, da parte del conduttore cui sia stato intimato sfratto ex art. 658 c.p.c., qualora sia diretta ad opporsi alla convalida ed all’ordinanza di rilascio di cui all’art. 665 c.p.c., esaurisce in tali limiti la sua efficacia e, quindi, non preclude né rende incompatibile il ricorso alla sanatoria di cui all’art. 55 della legge n. 392 del 1978, introdotta a completamento più dettagliato della procedura di convalida dettata dal codice di rito per la possibilità offerta al conduttore di sanare la morosità e la cui utilizzazione comporta implicitamente, ma necessariamente, la manifestazione della prevalente volontà solutoria del conduttore, che va autonomamente valutata e regolamentata in aderenza alla ratio legis di componimento della lite.

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