Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3626 del 13 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo della consegna immediata della cosa, che il promittente assuma nel contratto preliminare di vendita, non si configura come un'esecuzione anticipata del contratto definitivo, ma come una specifica ed autonoma obbligazione del preliminare stesso; sicché, ove totalmente o parzialmente inosservato, è regolato non già dalle specifiche disposizioni sulla compravendita, quali quelle riguardanti i termini e le condizioni dell'azione di garanzia per vizi (art. 1495 c.c.), bensì dalle norme generali in materia di inadempimento delle obbligazioni ed in particolare di vizi del bene consegnato, sicché l'acquirente, come qualsiasi creditore in genere, può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.