Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9862 del 19 aprile 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Il fondamentale criterio discretivo della giurisdizione del G.O. rispetto a quella del G.A., ormai accolto dalla giurisprudenza di legittimitā, č quello del petitum sostanziale a termini del quale il riparto va operato in relazione alla posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (causa petendi), posizione individuata dal Giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, mentre il petitum viene in considerazione solo ai fini della determinazione dei poteri che, nella sfera della propria rispettiva competenza, siano attribuiti al G.O. e al Giudice amministrativo; bisogna, pertanto, far riferimento alla natura della situazione soggettiva controversa e verificare, in particolare, se il privato, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, vanti un vero e proprio diritto soggettivo oppure sia titolare di un interesse legittimo (il che, comunque, non č dirimente nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A.).

(massima n. 2)

Un criterio al quale viene fatto frequente riferimento, per stabilire se ci si trovi di fronte ad un diritto soggettivo oppure ad un interesse legittimo, č quello che si fonda sulla distinzione tra provvedimento "discrezionale" e provvedimento "vincolato", sostenendosi che mentre nel primo caso, nel quale l'Amministrazione possiede ampia libertā di apprezzamento, il privato non potrā che vantare un interesse legittimo, la cui cognizione č devoluta (in via generale) al G.A., nel secondo, nel quale il comportamento dell'Autoritā Amministrativa č completamente vincolato dalla legge, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al G.O.; tale criterio, pur non potendosi considerare tout court "erroneo", non puō ritenersi "esaustivo", in quanto se č pur vero che l'interesse legittimo si correla, di norma, all'esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, non č altrettanto vero che di fronte ad un provvedimento vincolato il privato vanti sempre diritti soggettivi, ben potendo sussistere posizioni di interesse legittimo in relazione a provvedimenti vincolati, a condizione che questi ultimi siano emanati in via primaria ed immediata per la cura degli interessi pubblici e non per la soddisfazione di aspettative dei privati.

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