Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2088 del 29 marzo 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Dalla giurisdizione del giudice amministrativo sono escluse le controversie relative al pagamento di indennitą, canoni od altri corrispettivi solo quando non sia necessaria un'indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dal concedente nel corso del suo svolgimento. Infatti, restano devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie che coinvolgono l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennitą o altri corrispettivi e comunque l'asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio.

(massima n. 2)

La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della stessa tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscano manifestazione.

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