Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13909 del 24 settembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La prevedibilitā o meno dei fatti che vengono invocati quali gravi motivi idonei a giustificare il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi degli artt. 4 e 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (i quali, a tal fine, debbono altresė essere estranei alla sua volontā e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergliene oltremodo gravosa la prosecuzione), costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, la cui valutazione č pertanto incensurabile in sede di legittimitā ove sorretta da congrua e coerente dimostrazione.

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