(massima n. 1)
A differenza del regime vincolistico delle locazioni urbane in cui l’omessa comunicazione, da parte del conduttore, al locatore, della conclusione della sublocazione mediante lettera raccomandata (che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed il numero dei vani sublocati) era di per sè causa di risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 23 della legge n. 253 del 1950, la stessa omissione, a norma dell’art. 2 della vigente legge n. 392 del 1978, non è sanzionata con un’identica causa di risoluzione del rapporto locativo.