Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6055 del 29 maggio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessione del contratto di locazione, quando per il contratto ceduto non č richiesta la forma scritta, si perfeziona e produce effetto, nei confronti del locatore, nel momento in cui questo vi acconsente anche tacitamente o per facta concludentia, come nel caso in cui, venuto a conoscenza della cessione, abbia consentito il godimento della cosa locata da parte del cessionario ed accettato gli effetti della cessione, ricevendo da quest’ultimo il canone locativo.

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