Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 401 del 27 gennaio 2014

(4 massime)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo il doppio grado di giudizio, oltre ad essere stabilito dal legislatore ordinario (artt. 4-6, D.Lgs. 104/2010 - CPA), costituisce un principio costituzionale (art. 125 Cost.), e va ascritto ai principi generali del processo amministrativo; ne consegue che, se di regola il legislatore ordinario non incontra vincoli in ordine al se prevedere o meno mezzi di impugnazione, nel caso del processo amministrativo il legislatore è costituzionalmente vincolato, se prevede il primo grado, a prevedere il doppio grado di giudizio. Tuttavia, il doppio grado non è ritenuto costituzionalmente vincolante se si prevede un ricorso direttamente al Consiglio di Stato (come divisato nel rito dell'ottemperanza dall'art. 113 CPA) (Conferma dell'ordinanza collegiale del T.a.r. Piemonte, sez. II, 24 ottobre 2013, n. 1107).

(massima n. 2)

Pur se non vi sono disposizioni espresse disciplinanti il rito applicabile alla fase della liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice amministrativo - né all'interno del codice del processo amministrativo, né all'interno del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 - all'uopo soccorre la disciplina generale sancita dall'art. 87 Cod. proc. amm. ai sensi del quale le udienze che si celebrano davanti al giudice amministrativo sono pubbliche, salvi i casi tassativi in cui diversamente dispongano norme espresse del codice o di legge speciale, e comunque, nel silenzio della legge, a favore del rito dell'udienza pubblica depone la norma sancita dall'art. 6 Cedu, in relazione all'art. 111 comma 1 Cost., nell'interpretazione che ne hanno dato la Corte di Strasburgo, la Corte Costituzionale e le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, in virtù della quale per potersi derogare alla garanzia dell'udienza pubblica occorre il consenso delle parti, o la presenza di eccezionali circostanze (ad es., tutela della salute e della sicurezza pubblica, della incolumità e riservatezza delle parti, ovvero questioni caratterizzate da un forte tecnicismo che possono essere definite in modo soddisfacente in base al solo fascicolo).

(massima n. 3)

Non è appellabile l'ordinanza che definisce l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice amministrativo, e ciò è coerente, sul piano sistematico, con la struttura del processo amministrativo in doppio grado, in quanto non sarebbe logico ammettere l'appello sulle ordinanze che chiudono tale fase incidentale in primo grado a fronte della impossibilità di configurare analogo rimedio in caso di nomina di un ausiliario direttamente da parte del Consiglio di Stato, con la precisazione che in materia di interessi legittimi, il Legislatore ordinario non potrebbe sottrarre il sindacato pieno al Consiglio di Stato, quale giudice di appello, mentre ciò sarebbe possibile in materia di diritti soggettivi, atteso che spetta alla legge ordinaria prevedere e conformare la tutela dei diritti soggettivi davanti al giudice amministrativo, con il limite della ragionevolezza e dell'effettività della tutela.

(massima n. 4)

In tema di liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti a favore degli ausiliari nominati dal giudice amministrativo, il regolamento approvato col D.M. 20 luglio 2012 n. 140 si applica anche ai giudizi pendenti, secondo il criterio tempus regit actum, ogniqualvolta il giudice proceda alla liquidazione del compenso a far data dal 23 agosto 2012.

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