Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1655 del 8 giugno 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nell'ipotesi di risoluzione — giudiziale o convenzionale — di un contratto sinallagmatico, le reciproche prestazioni delle parti, che conseguono alla risoluzione, restano tra loro collegate dal vincolo di corrispettività, specie quando le parti abbiano regolato le modalità di esecuzione della risoluzione. In conseguenza, qualora un contratto risolutorio abbia regolato le modalità di scioglimento del preesistente rapporto, prevedendo a carico delle parti reciproche prestazioni, legate da rapporto di corrispettività, non può non trovare applicazione il rimedio della risoluzione per inadempimento con il conseguente ripristino della situazione preesistente al contratto risolto.

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