Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2755 del 10 maggio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Alla luce dei principi del giusto processo e di effettività della tutela giurisdizionale, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, il giudice può anche non statuire gli effetti di annullamento degli atti impugnati e disporre unicamente gli effetti conformativi ordinando che i medesimi atti conservino i propri effetti sino a che la parte soccombente non li modifichi o sostituisca (fattispecie in tema di piani faunistici regionali).

(massima n. 2)

Nel processo amministrativo, la regola dell'annullamento con effetti ex tunc dell'atto impugnato a seconda delle circostanza deve trovare una deroga o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti o con la loro decorrenza ex nunc o escludendo del tutto gli effetti dell'annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi. Infatti, da un lato le normative sostanziale e processuale non dispongono la inevitabilità degli effetti dell'annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale; dall'altro dagli art. 121 e 122 c.p.a. emerge che la rilevata fondatezza di un ricorso d'annullamento può comportare l'esercizio di un potere valutativo del giudice sulla determinazione dei concreti effetti della propria sentenza.

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