Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 5625 del 18 settembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In base all'art. 23, L. n. 241/1990, l'accesso va consentito anche nei confronti di soggetti formalmente privati e degli atti da essi posti in essere, formalmente privati, quando i soggetti svolgono una attività di pubblico interesse, anche se con procedure e atti di diritto privato. Tuttavia nel caso di subappalto il diritto di accesso non si può consentire ad atti di concessione e affidamento a contraente generale che si collocano a monte del rapporto di appalto e di subappalto, a cui il subappaltatore è estraneo, nel senso che l'eventuale pretesa deve eventualmente formare oggetto di accertamento in uno specifico giudizio.

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