Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1213 del 17 marzo 2017

(5 massime)

(massima n. 1)

In base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica purché concernenti attività di pubblico interesse. Del resto, l'attività amministrativa soggetta all'applicazione dei principi di imparzialità e di buon andamento è configurabile non solo quando l'Amministrazione esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando essa persegue le proprie finalità istituzionali e provvede alla cura concreta di pubblici interessi mediante un'attività sottoposta alla disciplina dei rapporti tra privati.

(massima n. 2)

In linea di massima la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.

(massima n. 3)

Gli atti del procedimento negoziale sono oggettivamente accessibili in quanto documenti amministrativi ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 22 della legge generale del procedimento, a ciò non ostando la bilateralità dell'accordo. Del resto, l'ordinamento conosce una specifica disciplina dell'accesso per i casi in cui l'attività dell'amministrazione si sostanzi nell'esperimento di una procedura, aperta, ristretta, ma anche negoziata (il superato istituto della "trattativa privata"), caratterizzata da un rigida inaccessibilità in pendenza della procedura, strumentale alla garanzia della leale competizione, e da una tendenziale accessibilità di tutti gli atti della serie negoziale, ad aggiudicazione avvenuta, salvo che in relazione ad alcuni specifici aspetti per i quali vengano in rilievo, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, "segreti tecnici o commerciali" (sul punto si veda l'attuale art 53 del d.lgs. 50/2016, ma già l'art. 13 del d.lgs. 163/ 2006).

(massima n. 4)

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 lett. d), della L. n. 241 del 1990 e s.m.i. (a mente del quale il diritto d'accesso può essere escluso "quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano fomiti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono"), l'esigenza di riservatezza delle imprese in ordine all'interesse commerciale è idoneo, in astratto, a giustificare esclusioni o limitazioni del diritto d'accesso. E' evidente che deve trattarsi di esigenza oggettivamente apprezzabile, lecita e meritevole di tutela in quanto collegata a potenziali pregiudizi derivanti dalla divulgazione, secondo un nesso di proporzionalità.

(massima n. 5)

Nel caso di procedure proconcorrenziali previste per i farmaci coperti da brevetto che hanno già ottenuto l'autorizzazione alla immissione in commercio e che richiedono di poter essere prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di un prezzo di rimborso che tenga anche conto del loro potenziale terapeutico innovativo, l'apposizione della clausola di riservatezza operante nei rapporti tra imprese, consente al negoziatore pubblico di tenere celati i risultati economici raggiunti nella negoziazione - che ovviamente rimangono sempre utilizzabili quale parametro interno - e di "spuntare" tutti gli sconti che il produttore sia oggettivamente e soggettivamente in grado di concedere in base ai suoi costi ed alle sue aspettative di profitto. Tale clausola è dunque da ritenere valida ed efficace e dev'essere interpretata ed eseguita in modo da non porsi in contrasto con le previsioni di legge, che antepongono l'esigenza di difesa in giudizio del concorrente, rispetto a quelle di riservatezza del contraente. Ne deriva che la ove la conoscenza dei termini dell'accordo sia necessaria per la difesa in giudìzio in ordine alla situazione giuridica di base, rispetto alla quale l'accesso è strumentale, la clausola di riservatezza non è mai opponibile.

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