Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4411 del 10 agosto 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

Il diritto di accesso ai documenti della PA, introdotto dalle leggi n. 15 e 80 del 2005, è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, come era stato interpretato inizialmente dall'Adunanza Plenaria pur potendo, questo diritto, essere strumentale alla protezione di un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva, alternativamente a carattere di interesse legittimo, diritto soggettivo, ma altresì interesse collettivo o diffuso, semplice o di fatto.

(massima n. 2)

L'art. 26, comma 3, della L. n. 241 del 1990 intende realizzata "la libertà di accesso ai documenti" elencati al comma 1 ove ne sia stata disposta la pubblicazione. Tra i documenti il cui accesso verrebbe attuato mediante pubblicazione sono indicati anche i "programmi". In tale categoria di atti non possono essere compresi i bilanci di previsione in quanto principalmente strumenti finanziari e contabili, pur se negli stessi sono anche rappresentate le scelte amministrative (e programmatone) dell'ente.

(massima n. 3)

Quale che sia la natura del diritto d'accesso lo stesso è strumentale rispetto alla protezione di un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o diffuso o di un interesse semplice o di fatto.

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