Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 189 del 19 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attivitą amministrativa, cui gli art. 22 e 23 L. n. 241 del 1990 correlano il diritto d'accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalitą derivante anche, sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica. Pertanto, i dipendenti di Poste italiane s.p.a., anche cessati dal rapporto, hanno diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all'organizzazione interna della societą, quali gli atti di un procedimento privatistico per la selezione dei dirigenti o i fogli firma delle presenze giornaliere, a nulla rilevando che l'attivitą di Poste si svolga in parte in regime di concorrenza, atteso che in tali casi l'attivitą di Poste italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, č da ritenersi strumentale al servizio gestito da Poste e incidente potenzialmente sulla qualitą di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste italiane.

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