Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1119 del 9 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Le regole operanti in tema di trasparenza si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (come concessionari di pubblici servizi e società ad azionariato pubblico) e ciò sulla base di una linea interpretativa, che ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all'art. 23, cit. L. n. 241 del 1990 dalla L. 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la recente L. n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere - agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Tuttavia, mentre l'istituto dell'accesso trova applicazione nei confronti di « ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione », l'accesso ai documenti dei soggetti privati va riconosciuto solo in caso di svolgimento di attività di interesse pubblico e limitatamente agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i quali sussiste l'esigenza di garantire il rispetto del principio di buon andamento, cui la trasparenza è funzionale.

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