Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1470 del 12 marzo 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Le regole dettate in tema di trasparenza della p.a. e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati (in particolare concessionari di pubblici servizi o societą ad azionariato pubblico), chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico; pertanto la disciplina dettata dagli artt. 22 e 23 L. n. 241 del 1990, non preclusiva in via di principio dell'ostensibilitą degli atti di natura privatistica della p.a., consente, ove si tratti di attivitą teleologicamente collegata, anche in via indiretta, alla gestione del servizio e alla cura dell'interesse pubblico, l'esercizio dell'actio ad exhibendum nei confronti di chi svolga un pubblico servizio, in base a una norma di legge o a un atto amministrativo, applicando regole di diritto privato.

(massima n. 2)

Possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e degli altri soggetti previsti dall'art. 23 L. 7 agosto 1990 n. 241 in quanto, pur essendo atti di diritto privato a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialitą dell'Amministrazione ex art. 97 cost. riguardano allo stesso modo l'attivitą volta all'emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.