Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2351 del 18 maggio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Pur sussistendo la necessità di motivare in ordine all'adozione del provvedimento di convalida, ciò, tuttavia, non comporta che l'organo adottante debba ripercorrere, con obbligo di dettagliata motivazione, tutti gli aspetti (e gli atti del procedimento) relativi al provvedimento convalidato, essendo sufficiente che emergano chiaramente dall'atto convalidante le ragioni di interesse pubblico e la volontà dell'organo di assumere tale atto.

(massima n. 2)

La P.A. non può procedere alla "convalida" di atti già annullati in sede giurisdizionale e, dunque, non più esistenti nell'ordinamento giuridico. L'esercizio del potere di convalida presuppone un atto non ancora annullato (quale che sia stata la sede in cui l'annullamento è intervenuto), mancando, in difetto di ciò, lo stesso "oggetto" dell'esercizio del potere di autotutela decisionale. Più in particolare, nel caso in cui l'annullamento sia intervenuto in sede giurisdizionale, e la sentenza che lo dispone sia passata in giudicato, gli atti che procedono alla "convalida" di quelli già annullati dal giudice, sono nulli perché adottati in violazione del giudicato.

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