Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1189 del 12 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di adozione di un atto in autotutela la comparazione tra interesse pubblico e quello privato č necessario nel caso in cui l'esercizio dell'autotutela discenda da errori di valutazione dovuti all'amministrazione pubblica, non certo quando lo stesso č dovuto a causa di comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l'autoritā amministrativa ad emanare un atto risultato, poi, illegittimo.

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