Commissione Tributaria Di Secondo Grado Di Trento Sez. I sentenza n. 73 del 3 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

I compensi agli amministratori, quali componenti negativi del reddito, in quanto effettivamente erogati, devono ritenersi deducibili dal reddito di impresa delle societā di capitali, come emerge dall’art. 95, comma 5, del d.p.r. n. 917 del 1986, ma tale deducibilitā č comunque subordinata al fatto che gli stessi siano ai medesimi “spettanti” e, pertanto, che sia intervenuta una specifica e preventiva delibera societaria. Se i compensi sono stati approvati non con una specifica delibera assembleare, ma con la delibera assembleare di approvazione del bilancio, e quindi invalida nella parte relativa alla loro determinazione, la spesa sostenuta dalla societā č indeducibile dal reddito.

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