Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2818 del 29 ottobre 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

La manifestazione di volontą con la quale uno dei contraenti dichiara di ritenersi sciolto dal vincolo contrattuale per fatti imputabili alla controparte esclude che possa ritenersi sussistente nello stesso tempo la sua volontą di adempiere ed implica l'inadempimento totale del dichiarante se i motivi addotti risultino infondati, a meno che l'incolpevole rappresentazione dell'inadempienza della controparte consenta all'interprete della dichiarazione di potere escludere obiettivamente e sicuramente la volontą di non adempiere.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.