Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 7334 del 6 ottobre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indennizzo spettante al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca di un provvedimento va circoscritto al danno emergente, come espressamente stabilito nel comma 1 bis dall'art. 21-quinquies comma 1 bis L. 8 agosto 1990 n. 241, ma nel danno emergente debbono essere ricomprese le spese di partecipazione alla procedura per lesione della pretesa a non essere coinvolto in trattative inutili. La legittimitā della revoca č il presupposto del diritto all'indennizzo, previsto dall'art. 21-quinquies L. n. 241/1990, atteso che il risarcimento del danno da responsabilitā civile dell'amministrazione si fonda sul diverso presupposto della illegittimitā del provvedimento.

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