Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 339 del 21 gennaio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratti pubblici la possibilitā che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva del contratto di appalto č un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli art. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, inidoneo di per sé ad ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimitā nell'operato della P.A.

(massima n. 2)

L'obbligo generale di indennizzo dei pregiudizi arrecati ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi, di cui all'art. 21 quinquies L. 241/1990, sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti definitivi e non anche in caso di revoca di atti a effetti instabili e interinali, quale l'aggiudicazione provvisoria.

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