Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1554 del 17 marzo 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a. sia in ordine alla domanda di indennizzo per revoca dell'atto di aggiudicazione e delio stesso bando di gara ai sensi dell'art. 21 quinquies comma 1 ultima parte L. n. 241 del 1990, sia con riguardo alla pretesa di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 7 comma 3 L. n. 1034 del 1971; il g.a. è, infatti, investito della riparazione patrimoniale del pregiudizio cagionato dall'esercizio del potere amministrativo, sia attraverso un provvedimento legittimo di revoca, sia attraverso la lesione di una situazione soggettiva degradata con provvedimento poi caducato con effetti "ex tunc".

(massima n. 2)

È legittima la revoca di un provvedimento amministrativo nel caso in cui non sia stato contestualmente previsto un indennizzo, atteso che la mancata previsione dell'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990 in un provvedimento di revoca, non ha efficacia viziante o invalidante di quest'ultima, ma semplicemente legittima il privato ad azionare la pretesa patrimoniale innanzi al g.a. che potrà scrutinarne i presupposti.

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