Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4089 del 2 dicembre 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione del debitore di non volere adempiere equivale a inadempimento e giustifica la risoluzione del contratto, l'immediatezza della quale evita un aggravio della posizione del debitore stesso. Tale principio opera anche quando l'obbligazione sia sottoposta ad un termine essenziale non ancora scaduto, poiché anche in tal caso presupposto della risoluzione č l'inadempimento, equiparato alla dichiarazione di non voler adempiere, ed č dal momento di tale dichiarazione che il contratto deve considerarsi risolto.

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