Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4616 del 11 luglio 2012

(4 massime)

(massima n. 1)

L'art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241 ha accolto una nozione ampia di revoca del provvedimento amministrativo, prevedendo tre presupposti alternativi, che ne legittimano l'adozione:
a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
b) per mutamento della situazione di fatto;
c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con la conseguenza che tale misura è quindi, possibile non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi); pertanto, il soggetto che direttamente subisca un pregiudizio dalla revoca ha titolo ad un indennizzo sempre che sia legittimo il provvedimento (si verte cioè in materia di responsabilità della P.A. per atti legittimi), poiché nel diverso caso di revoca illegittima subentrerebbe eventualmente il diritto al risarcimento del danno.

(massima n. 2)

Il soggetto che direttamente subisca un pregiudizio dalla revoca di un provvedimento amministrativo ha titolo ad un indennizzo se è legittimo il provvedimento di revoca (si verte cioè in materia di responsabilità della Pubblica amministrazione per atti legittimi), ovvero nel diverso caso di revoca illegittima subentra eventualmente il diritto al risarcimento del danno, con la precisazione che, alla luce dell'ontologica diversità delle due ipotesi, nel giudizio volto ad ottenere l'indennizzo la causa petendi deve essere ravvisata nella legittimità dell'atto di revoca adottato dall'Amministrazione che ha causato il pregiudizio, mentre nel giudizio risarcitorio, essa consiste nei fatto o nell'atto produttivo del danno, mentre il petitum è limitato al danno emergente con riferimento all'indennizzo e invece si estende al ristoro integrale (danno emergente e lucro cessante) nella diversa ipotesi di risarcimento del danno.

(massima n. 3)

Nel giudizio avente per oggetto la revoca di un provvedimento amministrativo il giudice, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 Cod. proc. civ., non può trasformare la domanda di indennizzo in quella diversa e distinta di risarcimento mutando quindi d'ufficio il petitum, attribuendo un bene diverso da quello richiesto o la causa petendi, con conseguente introduzione in giudizio di un diverso titolo da quello posto a fondamento della domanda, in quanto al più gli è consentito interpretare e qualificare le domande avanzate dalle parti, ma non di trasformarle.

(massima n. 4)

Non va riconosciuto l'indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241 nel caso di procedura d'appalto bloccata alla fase dell'aggiudicazione provvisoria in quanto, non risultando l'aggiudicazione definitiva, la gara non aveva ancora registrato l'adozione di un "provvedimento amministrativo ad efficacia durevole", che è presupposto richiesto dalla legge ai fini dell'attribuzione del beneficio in parola.

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