Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4177 del 21 giugno 2016

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di project financing, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l'Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione, posto che: a) tale scelta costituisce una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all'effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, tali da non potere essere rese coercibili nell'ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa; b) la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all'interno della gara, una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta.

(massima n. 2)

La nuova disciplina positiva dell'istituto della revoca del provvedimento amministrativo introdotta dall'art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241 ricomprende - oltre al tradizionale ius poenitendi che consente alla Pubblica Amministrazione di ritirare i provvedimenti ad efficacia durevole sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamenti della situazione di fatto - anche il potere di rivedere il proprio operato in corso di svolgimento e di modificarlo se ritenuto affetto da inopportunità, in virtù di una rinnovata diversa valutazione dell'interesse pubblico originario.

(massima n. 3)

In tema di project financing, l'indennizzo non può essere riconosciuto al privato promotore se non all'esito della procedura di gara per l'affidamento della concessione, quando del progetto dallo stesso presentato e dichiarato di pubblico interesse si giovi un aggiudicatario della concessione diverso, tenendo presente che la disciplina relativa alle concessioni di lavori pubblici in finanza di progetto prevede una specifica forma di ristoro per questa particolare ipotesi (art. 153 commi 12 e 19 D.L.vo 12 aprile 2006n. 163 e, in precedenza, art. 37 quater comma 5 L. 11 febbraio 1994 n. 109), mentre prima di questo momento non è configurabile alcun diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241. (Nella specie, era stata impugnata la revoca della dichiarazione di pubblico di interesse della proposta di project financing).

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