Commissione Tributaria Provinciale Di Cuneo Sez. I sentenza n. 95 del 26 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

I ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, realizzati da un imprenditore agricolo, vengono tassati come reddito d’impresa se non sono rispettati i seguenti requisiti:
• la produzione di energia fotovoltaica deve derivare da impianti con integrazione architettonica o con parziale integrazione su strutture aziendali preesistenti;
• il volume d’affari derivante dall’attività agricola deve essere superiore al volume d’affari derivante dalla produzione di energia fotovoltaica;
• l’imprenditore agricolo deve detenere, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW (limite entro il quale l’attività viene considerata in ogni caso connessa a quella agricola), almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Un imprenditore agricolo che svolge attività di allevamento in esecuzione di un contratto di soccida monetizzata, in base al quale percepisce la quota di accrescimenti spettante in denaro e realizza pertanto un’operazione non soggetta ad IVA, non può considerare tali ricavi nel volume d’affari prodotto dall’attività agricola principale da confrontare con quello derivante dall’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di considerare quest’ultima quale attività connessa e dunque produttiva di reddito agrario.

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