Commissione Tributaria Provinciale Di Cuneo Sez. II sentenza n. 23 del 22 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Le attività per essere considerate “connesse” all’impresa agricola, debbono essere realizzate mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. L’attività di locazione degli immobili in cui viene svolta l’attività agricola e l’attività consistente nella realizzazione di eventi quali banchetti nuziali e ricevimenti non possono, quindi, essere considerate come attività connesse a quella agricola, con tassazione ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis del TUIR.

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