Commissione Tributaria Regionale Per La Toscana sentenza n. 1805 del 25 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Una persona fisica che da certificati medici risulta affetto da “insufficienza mentale con disturbi comportamentali” tali da comportare una “patologica compromissione della capacità percettiva, previsionale, di analisi, di critica e di giudizio nonché delle facoltà di discernimento e di determinazione volitiva, non può essere considerata soggetto passivo di imposta. (Nel caso di specie, era risultato che a nome del soggetto “affetto da insufficienza mentale” era stata presentata una dichiarazione dei redditi riguardante l’anno 2001 con riferimento ad un’attività d’impresa, avente ad oggetto l’edilizia, ma senza che fosse stato effettuato alcun versamento d’imposta. Il soggetto, effettivamente affetto da insufficienza mentale, era risultato essere stato utilizzato da terzi per un'attività edilizia in apparenza esercitata regolarmente, ma per la quale non erano state corrisposte le imposte dovute).

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