Commissione Tributaria Regionale Per Il Piemonte Sez. VII sentenza n. 1507 del 24 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il requisito dell’abitualità della dimora in un determinato luogo permane anche qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. La residenza, dunque, non viene meno per assenze, più o meno prolungate, dovute a particolari esigenze della vita moderna, quali ragioni di lavoro, di studio, di cura o di svago. Peraltro, laddove i legami professionali e personali dell’interessato non siano con- centrati in un solo Stato membro, bisogna riconoscere la preminenza dei legami personali su quelli professionali.

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