Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5009 del 18 aprile 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Per il principio dell'esecutorietā degli atti amministrativi, le pretese della p.a. possono essere portate ad esecuzione immediatamente e direttamente dall'amministrazione stessa, anche contro il volere di chi sarebbe tenuto a prestare il proprio consenso all'esecuzione e senza previa pronuncia dell'autoritā giudiziaria. I provvedimenti dotati di tale carattere, pertanto, debbono essere eseguiti da chiunque vi sia tenuto e possono ricevere senz'altro esecuzione attraverso la procedura della c.d. esecuzione d'ufficio, per conto e a spese dell'interessato, delle prestazioni di fare a carattere fungibile ordinate a quest'ultimo.

(massima n. 2)

L'attestazione del credito da parte di un ente pubblico non č assistita da una presunzione di legittimitā e veridicitā, ma fruisce solo di una particolare efficacia, detta esecutoritā, che si esaurisce nel legittimare il ricorso alla procedura monitoria, con la conseguenza che, se si instaura il contraddittorio e l'efficacia probatoria dell'attestazione viene contestata, ricade sull'ingiungente l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa e della quantificazione del danno.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.