Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4860 del 21 agosto 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione di un atto amministrativo al suo destinatario non incide sull'esistenza o sulla validitā dello stesso, con la conseguenza che un atto non č nullo o illegittimo per il solo fatto della mancata comunicazione integrale da parte dell'autoritā emanante al soggetto interessato, salvo che l'atto sia recettizio, nel qual caso la comunicazione incide sull'efficacia del provvedimento e quindi sul decorso dei termini per l'impugnativa giurisdizionale.

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