Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5539 del 6 novembre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il testo unico espropriazioni (D.P.R. n. 327 del 2001) prevede che, ai sensi dell'art. 13 e ai fini del rispetto del termine apposto per impedire l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilitą, č richiesta la sola emanazione o adozione del decreto di esproprio e non anche la comunicazione.

(massima n. 2)

La nuova disciplina del procedimento e del provvedimento amministrativo (leggi n. 15 e n. 80 del 2005) e in particolare la previsione dell'art. 21-bis L. n. 241 del 1990, che stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile non trova applicazione per il decreto di esproprio che, invero atto ablatorio e quindi per sua natura tra i pił incisivi e limitativi rispetto alla sfera giuridica e patrimoniale dei destinatari, e soggetto alla disciplina speciale del testo unico espropriazioni (D.P.R n. 327 del 2001) che, all'art. 13 dispone che, in riferimento al decreto di esproprio entro la scadenza del termine (al fine di non determinare l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilitą), ne richiede la sola emanazione o adozione, non anche la comunicazione.

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