Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3642 del 24 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile, che integra un'ipotesi di donazione indiretta del bene, fattispecie la cui configurazione non richiede peraltro la necessaria articolazione in attivitą tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all'alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d'un contratto preliminare in nome proprio), necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioč la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto.

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