Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 5661 del 2 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ambito di applicazione dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., inserito dall'art. 204, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), riguarda le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In questi casi il ricorrente ha l'onere di agire tempestivamente senza attendere l'aggiudicazione conclusiva della procedura. Ciò vale anche per le procedure svolte con modalità telematiche per cui l'obbligo di pubblicazione dei risultati è regolato dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici. Naturalmente, è indispensabile che gli atti (quali il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali) siano resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

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