Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 6552 del 20 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Le cc.dd. "clausole immediatamente escludenti" vengono individuate nelle: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius; f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate; g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Tutte le rimanenti clausole, in quanto non possono essere considerate immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale e identifica puntualmente il soggetto leso dal provvedi¬mento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva e che postula, di regola, la preventiva partecipazione alla gara.

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