Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2139 del 15 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di inizio di attivitā non ha natura provvedimentale, trattandosi al contrario di un atto del privato non impugnabile davanti al giudice amministrativo; ne consegue che l'azione intrapresa dal soggetto che si ritiene leso dall'attivitā svolta sulla base di tale dichiarazione non č di annullamento, ma di accertamento dell'inesistenza dei presupposti legittimanti la DIA; la sentenza che attesta la mancanza di tali presupposti avrā poi effetti conformativi nei confronti dell'amministrazione, la quale dovrā dare esecuzione al giudicato ordinando l'interruzione dell'attivitā e la riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato.

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