Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 986 del 16 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono impugnabili, da parte di terzi, i c.d. provvedimenti negativi con cui un soggetto pubblico titolare di poteri di controllo e sanzionatoti dispone l'archiviazione di un determinato procedimento sanzionatorio avviato su impulso di parte o comunque rifiuta di intervenire, a condizione che il soggetto denunciante (poi ricorrente) sia portatore di un interesse particolare e differenziato, che assume essere stato leso dalla mancata adozione del provvedimento repressivo e, dunque, si connoti sostanzialmente, rispetto al provvedimento, quale soggetto controinteressato. È poi impugnabile il silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione comunale sull'istanza intesa a provocare un intervento repressivo per lavori asseritamente abusivi eseguiti da proprietari confinanti a seguito di presentazione di dichiarazione di inizio attività, ancorché l'inerzia dell'amministrazione sia da qualificarsi alla stregua di un fatto, anziché di un atto implicito o tacito. A maggior ragione, quindi, è ammissibile il ricorso proposto dal titolare di un interesse qualificato e differenziato (quale proprietario di un immobile vicino, certamente per ciò solo inciso dall'attività edilizia in relazione alla quale il Comune abbia omesso di attivare iniziative repressive), nelle ipotesi in cui l'ente abbia adottato atti negativi espressi sull'istanza di attivazione dei poteri officiosi di controllo e repressione.

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