Corte costituzionale sentenza n. 203 del 20 luglio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di inizio di attivitą (d.i.a.), inserita nell'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, aveva lo scopo
di rendere pił semplici le procedure amministrative indicate nelle norme, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino; nel medesimo quadro si iscrive anche la segnalazione certificata di inizio di attivitą (s.c.i.a.), del pari finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all'esercizio di attivitą per le quali sia necessario un controllo della Pubblica amministrazione, istituto che si pone alla sequela del principio, appunto, di semplificazione, di diretta derivazione comunitaria (Dir. 2006/123/C.E., relativa ai servizi del mercato interno, attuata con D.L.vo 26 marzo 2010 n. 59) e dunque catalogabile tra i principi fondamentali dell'azione amministrativa.

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