Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 49 del 4 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di autocertificazione del possesso di titoli valutabili come previsto dal bando di concorso, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e di corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal candidato, l'integrazione documentale, mediante la produzione degli attestati necessari a comprovare i titoli stessi, sopravvenuta all'espletamento della prova orale pur in presenza di un articolo del bando che dispone che la fase di valutazione dei titoli debba precedere lo svolgimento della prova orale, finisce per colmare una lacuna soltanto formale, cosģ assolvendo allo scopo dell'istituto dell'integrazione documentale, senza compromissione della par condicio tra i concorrenti né violazione delle regole procedurali previste dal bando.

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