Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 5928 del 1 dicembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il legale rappresentante di una societą partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica abbia allegato un modello di autocertificazione, formato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nel quale, nel fornire le indicazioni richieste sul conto della societą rappresentata, abbia dichiarato che il suo Direttore tecnico era un determinato soggetto, legittimamente la P.A. appaltante accerta il requisito della moralitą professionale con riferimento a detto soggetto, escludendo dalla gara la societą stessa per mancata presentazione della dichiarazione ex art. 38 del codice dei contratti pubblici riguardante il Direttore tecnico indicato, essendo irrilevante il fatto che si tratta di dichiarazione erronea, ove l'errore non sia facilmente riconoscibile. Infatti l'intero sistema della disciplina delle procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione, da parte delle imprese concorrenti, di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all'elementare principio dell'autoresponsabilitą, e che devono essere rese con diligenza e veridicitą.

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