Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1798 del 2 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Quanto ai limiti al dovere di accertamento, in mancanza della preventiva conforme dichiarazione del privato, l'amministrazione non č tenuta ad eseguire accertamenti d'ufficio. Diversamente, si profilerebbe per la p.a. un generale onere di ricerca della documentazione di volta in volta utile per il privato, il che finirebbe addirittura col porsi in contrasto con la funzione dell'art. 18 L. 241/1990 e con le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, finendo con il determinare possibili ed inammissibili situazioni di privilegio per taluni soggetti, per i quali la ricerca si riveli fruttuosa, e di sfavore per altri, per i quali l'amministrazione non dovesse rinvenire nulla.

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