Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1608 del 14 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di affermazioni circa fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione. L'amministrazione, al di lā dei controlli a campione, č tenuta a verificarla ogniqualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicitā del dichiarato (art. 71 (L-R) D.P.R. n. 445 del 2000) e una volta che sia comunque, anche aliunde, entrata nella certezza della non veridicitā, ha il dovere di trarne senz'altro le conseguenze. L'autocertificazione infatti non costituisce certezze pubbliche, ma solo attenua, e precariamente, all'interno del singolo procedimento, l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. In ragione di questa stretta finalitā semplificatoria, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'amministrazione, anche altrove formato, non soffre restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autonomia dei procedimenti amministrativi: la sua utilizzazione anche in procedimenti diversi č resa anzi doverosa dal principio generale di buona amministrazione. Del fatto che questo patrimonio, comunque formato, resti dominante sulle allegazioni private č indice, prima ancora del dovere di controllo, la regola espressa nell'art. 18, comma 2, L. n. 241 del 1990, secondo cui, quando l'amministrazione giā č in possesso di documenti attestanti atti, fatti, qualitā e stati soggettivi, li acquisisce d'ufficio al procedimento che sta trattando, senza che ciō debba esserle domandato dall'interessato. Ne consegue che in una gara d'appalto, la p.a. ha il potere-dovere di disattendere l'autocertificazione rivelatasi non veritiera in altra gara.

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