Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2417 del 6 maggio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Alla luce della conformazione dell'istituto della conferenza di servizi dato dalle LL. 24 novembre 2000 n. 340 e 11 febbraio 2005 n. 15, che hanno rafforzato la distinzione procedimentale tra il momento conclusivo dei lavori della conferenza e il successivo momento provvedimentale, solo il provvedimento finale con cui si determina l'assetto definitivo della fattispecie ha efficacia esterna direttamente ed autonomamente lesiva, e solo per questo vi č pertanto l'onere dell'immediata impugnazione entro i termini di decadenza.

(massima n. 2)

In tema di realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la disciplina procedimentale definita dall'art. 12 D.L.vo 29 dicembre 2003 n. 387 per il rilascio (o diniego) dell'autorizzazione unica in sede di conferenza di servizi comporta la inapplicabilitā degli artt. 159 e 146 del codice dei beni culturali approvato col D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42; pertanto, il dissenso espresso nella conferenza non č superabile nella stessa sede, ma č elevato a livello di Governo ai sensi dell'art. 14 quater L. 7 agosto 1990 n. 241.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.