Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2914 del 14 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241 del 1990, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati o a enti pubblici va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalitą, cui le amministrazioni si debbono attenere, ad evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la paritą di trattamento.

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