Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3616 del 21 luglio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Le Università pubbliche partecipano agli accordi di partenariato non quali soggetti ausiliari o finanziatori delle imprese con cui hanno sottoscritto l'accordo, ma quali organismi che perseguono proprie finalità di ricerca, seppure in necessaria collaborazione con le imprese stesse; pertanto, le spese che vengono sostenute non vanno a remunerare o arricchire i partner imprenditoriali privati, ma sono finalizzate esclusivamente a sostenere le attività svolgentisi nell'ambito del progetto di ricerca e sperimentazione - il cui risultato o effetto non è immediatamente e direttamente utilizzabile in un determinato mercato, trattandosi piuttosto di un prototipo o di un progetto sperimentale o di un servizio innovativo, che solo successivamente è destinato ad essere eventualmente immesso sul mercato - con la conseguenza che nessun aiuto di Stato può ravvisarsi in tale contesto.

(massima n. 2)

L'accordo di partenariato di cui fanno parte le Università pubbliche - il quale non distorce il mercato concorrenziale - ha la funzione di consentire la collaborazione tra un soggetto - l'organismo di ricerca - che non ha, di regola, la possibilità di finalizzare a livello pratico le proprie sperimentazioni e le imprese che invece impegnano solitamente meno risorse nella ricerca e nell'innovazione, con la precisazione che, all'esito della collaborazione, ogni partner è titolare esclusivo dei risultati raggiunti e quindi nessuna indebita locupletazione può configurarsi da parte dell'impresa nei confronti dell'attività svolta dall'Ateneo; pertanto, in mancanza di qualsiasi vantaggio per la parte imprenditoriale privata, viene meno anche il presupposto per l'applicabilità dell'art. 12 L. 7 agosto 1990 n. 241 che regola i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Amministrazioni in sede di provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

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