(massima n. 2)
L'obbligo di imparzialitā che, in via generale, č imposto alla p.a. sussiste anche nella individuazione dei soggetti chiamati ad operare con essa. Per tali fini č necessaria la prefissazione di criteri specifici. Č, infatti, espressione di tale principio la disposizione dell'art. 12 L. 7 agosto 1990 n. 241, in virtų della quale la concessione di vantaggi economici a terzi č subordinata alla predeterminazione dei criteri e delle modalitā cui le amministrazioni si atterranno.