Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2345 del 10 maggio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

L'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere richiede una particolare trasparenza al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e di rispettare, nell'assegnazione dei medesimi i principi di imparzialità della p.a. e di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 Cost.

(massima n. 2)

L'obbligo di imparzialità che, in via generale, è imposto alla p.a. sussiste anche nella individuazione dei soggetti chiamati ad operare con essa. Per tali fini è necessaria la prefissazione di criteri specifici. È, infatti, espressione di tale principio la disposizione dell'art. 12 L. 7 agosto 1990 n. 241, in virtù della quale la concessione di vantaggi economici a terzi è subordinata alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni si atterranno.

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